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Ma il ping di BO comunque e' configurabile come tentativo?
Si', piu' che altro perche' il Back Orifice serve unicamente
come backdoor o come "amministrazione remota" -- ma ENTRAMBE queste
attivita', se svolte su PC di terzi senza il preventivo consenso, sono
reati.
Pero' il tentativo in se' non e' un reato: e il fatto che POSSA essere
una attivita' ordinata a commettere un reato, non significa che lo SIA.
Pero', naturalmente, a quel punto tocca al pingatore dimostrare di essere
onesto.
Per esempio, uno che giri intorno ad una casa osservando finestre, porte
e serrature *PUO'* essere un curioso... come un ladro che studia il
colpo; e infatti l'articolo 55 del CPP prevede fra i DOVERI della P.G.:
-
prendere notizia di reati: attivita' informativa,
diretta ad assumere la conoscenza della perpetrazione di reati,
gia' commessi od in fieri; puo' essere svolta sia in forma tipica
che in forma atipica. "Forma atipica", in linguaggio tecnico, significa
"post civetta, tcpdump e sniffers sulla porta 31337 a tutti i providers;
monitoraggio newsgroups; ecc.". (Non si incazzi, Brigadiere: io
mi limito a riportare l'ovvio).
Va da se' che le notizie cosi' acquisite non possono dare l'avvio
ad una indagine in mancanza di una precisa nozione di reato. In
pratica, se uno risulta originare o ricevere uno svagello di attivita'
UDP:31337, questo non autorizza a piombargli in casa fisicamente
o telematicamente.
A dire il vero questo mi pare confligga con l'art. 13 della Costituzione
- ma in effetti, quello parla della sfera _personale_, mentre un
tcpdump sul provider e' quanto di piu' _impersonale_ ci possa essere
:-) ... sul merito c'e' una sentenza (n. 30, 27/03/1962) della Corte
Costituzionale, che in effetti ha compendiato l'art. 4 del testo
unico sulle leggi di P. S. e che con qualche fatica si potrebbe
estendere all'ambito telematico.
- impedire che i reati giungano a conseguenze ulteriori
-
ricerca degli autori dei reati: a reato commesso
e stabilito, la P.G. si dedica a individuare il reo, sia con atti
atipici che con atti tipici (e cioe' perquisizioni, fermi, arresti
in flagranza, ecc. ecc.).
-
individuazione ed assicurazione delle fonti di prova
(qui ci si deve poi rifare alla definizione di 'fonti di prova'
telematica, data dalla legge 547/93; e le attivita' in ordine a
questa sono poi governate dagli artt. 350,351 ("cat /var/log/messages"),
352 ("find / -[...]"), 353 ("tar czvf /zip/mailboxes.tgz /var/spool/mail/*"),
354 ("toc toc! - chi e'? - apra, Polizia").
In presenza di "comportamento sospetto" nel mondo fisico,
la P.G. puo', di iniziativa, sottoporre a misure limitative della liberta'
personale.
Nello specifico (legge 22 maggio 1975 n. 152), coloro il cui atteggiamento
o la cui presenza, in relazione a specifiche circostanze di tempo e
luogo, non appaiono giustificabili, possono essere sottoposte a perquisizione,
al fine di individuare oggetti o strumenti atti a nuocere.
Poiche' la legge 23 dicembre 1996 n.547 ha esteso il concetto di domicilio
alla sfera telematica, si potrebbe altresi' estendere il concetto di
"pura presenza"; per esempio se io telnetto su www.nasa.org, "in un
certo senso" sono "telematicamente presente", alle porte di www.nasa.org.
Ne' del resto si potrebbe configurare una violazione di domicilio esteso
in senso fisico (altrimenti la legge mi punirebbe solo se io mi introducessi
*FISICAMENTE* nel computer di un altro, passando per es. dal buco del
floppy!).
Ma questa e' una elucubrazione mia, che sostengo solo fino al rogo escluso
- la verita' e' che la legislazione in materia e' un gran casino, e
basata su "estensioni analogiche" - e mi viene in mente il diverbio
fra i rabbini chassidici (?) se l'elettricita' sia o meno "fuoco". Perche'
se lo e', nel giorno di sabato non si puo' accendere la luce; e se non
lo e', si puo', a patto che s'installi un condensatore in parallelo
che elimina la scintilla di apertura circuito, la quale sicuramente
e' compartecipe della natura di fuoco.
Fra un po' sentiremo discutere se un SYN scan sia "comportamento sospetto"
essendo "assimilabile analogicamente" ad un "agire furtivo" 8-D.
La mia impressione generale e' che, se uno fa casino, lo prende nel
ciocco come sonare a predica; altrimenti, tutto dipende da chi e' e
da chi ha nel ruolo di avvocato. In pratica uno gia' cuccato a telnettare
in casa altrui e' bene che smetta di usare anche il normale "ping" di
Windows :-)
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